Processi Autorizzativi
L’iter per la perforazione di un pozzo esplorativo in terraferma o in mare è complesso e articolato in più fasi:
- Il soggetto interessato allo sviluppo di quest’attività presenta un’istanza di permesso di ricerca, per una specifica area di territorio o porzione di mare, all’U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse) del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico);
- Ottenuto il permesso di ricerca, la compagnia esegue delle indagini non invasive e studi geologici per individuare possibili trappole contenenti idrocarburi, all’interno dell’area assegnata;
- Se viene individuata una possibile trappola di idrocarburi, il soggetto titolare prosegue l’iter tecnico-amministrativo richiedendo l’autorizzazione per la perforazione di un pozzo esplorativo. In caso contrario le attività vengono sospese e il progetto abbandonato;
- L’esecuzione di un pozzo esplorativo consente di valutare le potenzialità minerarie – la dimensione del giacimento, la qualità degli idrocarburi presenti – e di fare un’analisi economica dell’intero progetto;
- In caso di esito positivo, l’iter si conclude con un’ulteriore richiesta: l’istanza di concessione per la coltivazione del pozzo corredata dal programma dei lavori e di tutti gli elementi di natura tecnica ed economica necessari.
Il conferimento dei diversi permessi è condizionato dal parere dell’U.N.M.I.G del Ministero dello Sviluppo Economico, dall’istruttoria della CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie), dall’esito positivo di specifiche procedure di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e dal parere degli enti locali coinvolti. Solo alla fine di questo percorso autorizzativo il Ministero dello Sviluppo Economico emana il decreto di concessione per la coltivazione di idrocarburi.
Istanza di permesso di ricerca
Le attività di ricerca e produzione di idrocarburi nel sottosuolo e nel sottofondo della piattaforma marina italiana sono considerate di pubblico interesse e sottoposte a un regime giuridico di concessione (o titolo minerario) temporaneo, cioè possono essere realizzate solo sotto stretto controllo di pubbliche amministrazioni.
La normativa riconosce diverse tipologie di titoli:
- Permessi di prospezione (non esclusivi) – riguardano aree di grandi dimensioni dislocate soprattutto in mare, dove più ricercatori possono effettuare contemporaneamente solo ricerche geofisiche per una durata massima di un anno,
- Permessi di ricerca in terraferma e Permessi di ricerca nel sottofondo marino (esclusivi) – riguardano aree di grandi dimensioni (non oltre i 750km), la cui superficie si riduce con il procedere delle ricerche e vengono rilasciati in base a un regime di concorrenza per una durata massima di 12 anni. Il programma dei lavori approvato all’atto del rilascio del permesso descrive le attività consentite, gli studi geologici, geochimica, i rilevamenti geofisici, di uno o più pozzi esplorativi. Quest’ultimi solo nel caso di individuazione mediante rilevamenti geofisici e la loro interpretazione di possibili trappole di idrocarburi. Le attività di produzione di idrocarburi sui pozzi esplorativi, nel caso di ritrovamento dell’idrocarburo, sono autorizzate per la valutazione del ritrovamento e la caratterizzazione dell’idrocarburo, indispensabile per richiedere la concessione di coltivazione,
- Concessioni di coltivazione in terraferma e Concessioni di coltivazione nel sottofondo marino (esclusivi) – riguardano aree con superfici inferiori rispetto a quella di un permesso di ricerca, ma non limitate al solo giacimento individuato, in quanto nella stessa zona è possibile effettuare ulteriori ricerche. Al concessiornario viene riconosciuto il diritto alla coltivazione del giacimento da lui individuato, con l’obiettivo di massimizzare la produzione, secondo il programma di sviluppo approvato all’atto del rilascio della concessione. Questa concessione è l’unica che consente la produzione regolare di idrocarburi e viene rilasciata solo nel caso di giacimenti riconosciuti come tecnicamente ed economicamente coltivabili per una durata massima di 20 anni, con proroga per altri 10 anni nel caso di idrocarburi ancora recuperabili.
I permessi per la terraferma sono rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con la Regione interessata, che procede anche a decretare il giudizio di compatibilità ambientale, mentre quelli per le attività in mare dal solo Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (o degli uffici ambientali dalle Regioni).
Tutte le informazioni relative ai permessi di ricerca e le principali notizie sui titoli e sulla normativa di riferimento sono pubblicate sul BUIG (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia).