ASSORISORSE – Risorse Naturali ed Energie sostenibili
STATUTO
30 giugno 2021
TITOLO 1
PROFILO
Articolo 1
Costituzione e sede
Assorisorse – Risorse Naturali ed Energie sostenibili (in forma abbreviata Assorisorse) è una libera associazione apolitica, senza fini di commercio e di lucro, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle norme del presente Statuto, che deriva dall’Associazione Mineraria Italiana (detta anche Assomineraria o AMI).
Assorisorse ha sede in Roma. Potranno essere istituiti uffici o rappresentanze in altre località in Italia e/o all’estero, con delibera del Consiglio Generale.
Assorisorse potrà inoltre, costituire società di scopo in Italia e/o all’estero per lo sviluppo di specifici progetti finanziabili anche con fondi erogati da enti o organismi nazionali e internazionali.
Articolo 2
Scopi
Nel rispetto delle disposizioni confederali, Assorisorse ha per scopo a) lo studio e analisi di carattere generale delle attività facenti parte dei propri settori e con particolare riferimento alle problematiche in Italia della filiera estrattiva e dell’energia, b) l’assistenza tecnica, economica e giuridica agli Associati nella definizione e attuazione delle loro attività, c) la promozione della filiera estrattiva italiana all’estero, d) la promozione e coordinamento di iniziative, comprese quelle relative alla formazione, per la diffusione della cultura delle risorse minerarie ed energetiche, il loro sfruttamento sostenibile e capacità di innovazione, e) la comunicazione qualificata verso interlocutori istituzionali, società civile, privati e mezzi di comunicazione, f) contribuisce allo sviluppo dell’attività estrattiva e energetica, nel quadro degli indirizzi della politica energetica nazionale ed europea, g) promuove ricerche, studi, pubblicazioni dibattiti e convegni su temi di particolare rilevanza strategica.
Nel perseguire il proprio scopo, Assorisorse mantiene la propria indipendenza e adotta il proprio Codice Etico e il Codice Etico e dei valori Associativi di Confindustria, ispirandovi modalità organizzative e comportamenti e impegnando gli Associati alla sua osservanza.
In coerenza con le vigenti Linee Guida in materia antitrust di Confindustria, Assorisorse, nel perseguire gli scopi Associativi descritti al comma 1, adotta modalità organizzative e, tramite i propri dipendenti, comportamenti adeguati a tali Linee Guida. Queste ultime formano parte integrante dello Statuto dell’Associazione e impegnano gli Associati a non considerare l’Associazione come l’occasione o il tramite per intese od accordi di qualunque natura tra di essi che abbiano per oggetto o per effetto la violazione delle norme nazionali o comunitarie in materia di tutela della concorrenza.
Gli organi direttivi dell’Associazione sono impegnati ad adottare le modalità più opportune per rispettare le Linee Guida anche in caso di eventuali future modificazioni.
Assorisorse tutela:
– gli interessi comuni degli Associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le competenti Autorità, Enti ed Associazioni, promuovendo e coordinando le opportune iniziative, comprese quelle relative alla formazione e alla diffusione della cultura delle risorse minerarie ed energetiche;
– gli interessi sindacali degli Associati che non siano aderenti ad altre associazioni di categoria con rappresentanza sindacale, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le organizzazioni dei lavoratori e con le competenti Autorità, anche al fine di stipulare, modificare, risolvere accordi e contratti collettivi di lavoro.
Articolo 3
Settori
Per rispondere alla propria missione e scopi Assorisorse è composta attualmente dai seguenti Settori:
– il Settore Minerario ha per oggetto tutto ciò che concerne l’esplorazione e/o produzione di sostanze minerali di miniera e di cava e la lavorazione delle stesse nonché i servizi nel settore specifico in Italia ed all’estero, inclusi lo studio e la difesa degli interessi dei propri Associati sul piano tecnico, economico, giuridico, fiscale, sociale, etc., nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, della Pubblica Amministrazione e di altre organizzazioni;
– il Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo (in forma abbreviata Energie del Sottosuolo) ha per oggetto tutto ciò che concerne l’esplorazione e la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché di fluidi geotermici, lo stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, inclusi lo studio e la difesa degli interessi dei propri Associati sul piano tecnico, economico, giuridico, fiscale, sociale etc., nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni, della Pubblica Amministrazione e di altre organizzazioni;
– il Settore Servizi ha per oggetto tutto ciò che concerne la produzione e la fornitura di beni, di ingegneria e di servizi per l’industria petrolifera e mineraria, compreso il processo e il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, e funzionali alle attività di cui agli altri Settori, in Italia e all’estero, inclusi lo studio e la difesa degli interessi dei propri Associati sul piano tecnico, economico, giuridico, fiscale, sociale, etc., nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, della Pubblica Amministrazione e di altre organizzazioni.
– il Settore “Carbon Neutrality & Circular Economy” ha per oggetto lo sviluppo sostenibile, gli investimenti in economia circolare e nei processi di transizione energetica e nonché la scelta di prodotti e servizi che privilegiano i criteri ambientali, rappresentando i pilastri intorno ai quali costruire nuovi modelli di business, orientati alla creazione di valore a lungo termine, in grado di integrarsi con le attività degli altri Settori nel combinare sostenibilità sociale, economica e ambientale. Ciò include lo studio e la difesa degli interessi dei propri Associati sul piano tecnico, economico, giuridico, fiscale, sociale, etc., nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, della Pubblica Amministrazione e di altre organizzazioni.
All’interno di ciascun Settore le imprese possono organizzarsi in raggruppamenti per tutelare, nel rispetto degli interessi e scopi generali dell’Associazione, esigenze specifiche di gruppi di imprese. L’atto di costituzione del raggruppamento deve indicare i mezzi di copertura delle spese proprie ed è trasmesso dal Vice Presidente di Settore al Consiglio Generale che lo approva quando ricorrano le condizioni previste. I raggruppamenti operano in autonomia funzionale con il vincolo della coerenza con l’azione complessiva del Settore e dell’Associazione.
Ogni Settore opera in autonomia nello specifico campo di azione, nei limiti posti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi di Assorisorse.
I Settori per lo svolgimento delle loro attività possono anche avvalersi di risorse interne provenienti dalle imprese associate, senza oneri per Assorisorse.
Articolo 4
Articolazione dell’Associazione
Sono Organi di Assorisorse
- L’Assemblea Generale;
- Il Consiglio Generale;
- Il Presidente di Assorisorse;
- I Vice Presidenti dei Settori;
- I Consigli di Settore;
- I Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Tesoriere.
Articolo 5
Adesione a Confindustria
Assorisorse aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo, abbinandolo alla propria denominazione. In dipendenza di ciò Assorisorse:
– assume il ruolo di componente del sistema della rappresentanza delle imprese associate e acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé stessa e per i propri Associati;
– partecipa, previa ratifica dell’Assemblea Generale di Assorisorse, alle Federazioni nazionali di Settore con le Associazioni nazionali di categoria che siano affini per interessi o problemi economici, tecnico-produttivi, sindacali e del lavoro, di mercato e promozionali.
– definisce, previa delibera del Consiglio Generale, i contratti di servizio organizzativo di informativa, assistenza e consulenza con le singole Confindustrie regionali.
Il logo confederale può essere utilizzato dagli Associati effettivi, affiancando al nome dell’Associazione, previa autorizzazione da parte del Consiglio Generale, per esplicitare l’appartenenza al sistema confederale.
Tale logo non può essere utilizzato per fini commerciali e/o di business, sia in forma diretta che indiretta.
Articolo 6
Adesione ad altre organizzazioni
L’Associazione, con delibera del Consiglio Generale, potrà aderire ad organizzazioni, associazioni, società consortili senza fini di lucro, federazioni nazionali, sovranazionali o internazionali aventi finalità analoghe o comprensive delle proprie, nel rispetto della sua piena autonomia e rappresentatività.
Articolo 7
Rappresentanza presso Enti Territoriali
Nel quadro della ripartizione dei ruoli fissata dallo Statuto confederale, Assorisorse concorre alla elaborazione delle politiche di rappresentanza delle singole Confindustrie regionali. Nel rispetto dei contratti di servizio con le singole Confindustrie regionali, per ciascuna Regione e Provincia dotata di competenza primaria nelle materie di cui all’art. 2, il Consiglio Generale può delegare ad un proprio componente lo svolgimento dei compiti di rappresentanza di cui all’art. 5. Nell’espletamento del mandato il Consigliere agirà in nome e per conto dell’Associazione in conformità alle direttive del Consiglio Generale.
TITOLO 2
SOCI
Articolo 8
Associati – Requisiti
Assorisorse è costituita da:
8.1 Soci effettivi
Possono fare parte di Assorisorse in qualità di Soci effettivi, imprese, persone giuridiche, gruppi societari che abbiano forma societaria, potenziale di crescita, rispetto delle regole del mercato e della concorrenza e che rientrano in una delle seguenti categorie e Settori:
- Gli esercenti permessi di ricerca, concessioni minerarie, autorizzazioni di cava, impianti per il trattamento dei minerali, stabilimenti mineralurgici e attività integrative, che operano in Italia e/o all’estero, anche tramite consociate, che formano il Settore Minerario;
- I titolari o contitolari di permessi di prospezione, di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi o di fluidi geotermici, di concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, operanti in Italia e/o all’estero, anche tramite consociate, che formano il Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo (in forma abbreviata Energie del Sottosuolo);
- Gli esercenti attività di produzione e fornitura di beni, di ingegneria e di servizi per l’industria mineraria e petrolifera, compreso il processo e il trattamento di idrocarburi, ed energetica funzionali alle attività di cui agli altri Settori, in Italia ed all’estero, anche tramite consociate, che formano il Settore Servizi per le attività petrolifere e minerarie;
- Le imprese, compresi operatori, investitori, progettisti e analisti che hanno realizzato o stanno realizzando progetti a zero o positivo impatto sul clima e che si propongono concretamente di guidare la transizione energetica in Italia ed all’estero, anche tramite consociate, anticipando gli obiettivi di Carbon Neutrality, che formano il Settore Carbon Neutrality & Circular Economy.
- I consorzi costituiti dai soggetti di cui al presente articolo, già Associati o che si associno entro 2 anni dalla data di adesione del consorzio;
- Gli esercenti attività assimilabili.
8.2 Soci aggregati
Possono fare parte di Assorisorse in qualità di Soci aggregati, imprese, persone fisiche o giuridiche, gruppi societari che rientrano in una delle seguenti categorie e Settori:
- Quelli che abbiano presentato istanze di permesso di prospezione o di ricerca finalizzate alla coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi o di fluidi geotermici, o allo stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, operanti in Italia e/o all’estero, anche tramite consociate;
- Quelli, compresi i consorzi, i cui scopi e attività hanno elementi di affinità, complementarietà, strumentalità o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati, né singolarmente né riunite in consorzio.
Articolo 9
Associati –Ammissione
L’impresa o il gruppo di imprese controllate da una medesima capo gruppo che intendono far parte di Assorisorse ne fanno domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda di ammissione deve contenere:
– la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento unico dei Settori e del Codice Etico di Assorisorse nonché le vigenti Linee Guida in materia antitrust di Confindustria.
– l’indicazione delle persone dei legali rappresentanti — con responsabilità aziendale di grado rilevante, della natura dell’attività esercitata, della sede legale, del numero e dell’ubicazione degli stabilimenti produttivi e del numero degli addetti.
– l’ultimo bilancio approvato e deve essere corredata dal certificato antimafia e dalla visura camerale.
– la descrizione delle attività svolte con l’eventuale indicazione delle sedi estere ove operano.
Le imprese che intendano aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, economico e dell’integrità morale, anche con riferimento al Codice Etico di Assorisorse.
La domanda di ammissione è inviata al Consiglio di Settore di competenza che a seguito dell’esame della documentazione sottopone la proposta di ammissione al Consiglio Generale, per la valutazione e trasmissione della decisione al nuovo Associato.
La delibera di diniego approvata dal Consiglio Generale, circa la domanda di adesione da parte dell’impresa o il gruppo di imprese controllate da una medesima capo gruppo, può dalla stessa essere impugnata entro 30 giorni dalla data di trasmissione del diniego, con ricorso ai probiviri di Assorisorse.
Articolo 10
Associati – Obblighi
L’accettazione della domanda comporta l’obbligo per l’Associato di:
– osservare lo Statuto e il Codice Etico di Assorisorse, nonché il Regolamento unico dei Settori e le delibere e disposizioni degli organi di Assorisorse e ad osservare nei confronti dell’Associazione stessa e dei suoi dipendenti, nonché nei confronti degli altri Associati ad Assorisorse, i principi desumibili dalle vigenti Linee Guida in materia antitrust di Confindustria;
– fornire gli elementi, le notizie e i dati, di carattere non riservato, richiesti nell’ambito delle attribuzioni di Assorisorse e nell’interesse comune degli Associati. La diffusione di tali informazioni, a disposizione dell’Associazione e relativi a singoli Associati, potrà avvenire solo dopo che sia stato acquisito il preventivo consenso scritto dei diretti interessati, in base alle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle normative sulla privacy vigente al momento dell’eventuale utilizzo delle notizie, dati e informazioni fornite dall’Associato;
– versare i contributi di cui all’art. 11, con inizio alla data di iscrizione, proporzionalmente al periodo dell’anno di calendario ancora da decorrere. L’ammissione diventa effettiva a partire dal versamento dei contributi.
Tale impegno si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo che le dimissioni non vengano notificate entro il mese di giugno dell’anno di scadenza dell’impegno stesso.
L’adesione all’Associazione, nonché l’assunzione di cariche nella stessa, sono incompatibili con la partecipazione, ovvero con l’accettazione di cariche o incarichi in altre associazioni le cui finalità siano conflittuali o concorrenti.
Ciascun Associato deve, se a capitale privato, aderire contemporaneamente alle associazioni territoriali provinciali e per rapporti sindacali di categoria; non può fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.
Non possono partecipare ai lavori degli organi di Assorisorse, neppure mediante delega, i rappresentanti dell’Associato che non sia in regola col pagamento dei contributi Associativi.
Non possono far parte degli Organi Associativi, di cui al art. 4, soggetti con incarichi politici, come disciplinato in materia da Confindustria.
Articolo 11
Associati – Contributi Associativi
I contributi Associativi che le Imprese devono corrispondere ad Assorisorse sono costituiti:
- Da una quota comune a tutte le Associate di ciascun Settore;
- Da una ulteriore quota addizionale determinata in funzione di specifici parametri determinati per ciascun Settore (es. fatturato, produzione, numero dipendenti etc.).
La proposta di determinazione della quota comune e di quella addizionale viene definita secondo idonei strumenti normativi (Regolamento unico dei Settori e delibera Contributiva) e la stessa viene formulata dal Consiglio Generale e approvata dall’Assemblea Generale.
I contributi Associativi corrisposti dalle imprese ad Assorisorse sono destinati:
- Alla copertura dei costi dei progetti comuni a tutti i Settori;
- Alla copertura dei costi dei progetti specifici per ciascun Settore;
- Alla copertura dei costi generali, del personale in forza e dei servizi dell’associazione.
Assorisorse nel reclutamento del proprio personale, incluse le figure del Direttore Generale e dei Direttori di Settore, può anche avvalersi delle candidature fornite, senza oneri per Assorisorse, dalle società associate.
I sopra indicati costi, definiti in sede di approvazione del budget annuale delle attività e dei successivi aggiornamenti trimestrali, sono calcolati e ripartiti tra i Settori sulla base delle disposizioni organizzative e procedurali in materia, approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Generale, nel rispetto dei principi di congruità e trasparenza nella contribuzione.
Il Consiglio Generale ha facoltà di determinare un contributo aggiuntivo qualora il gettito contributivo si dimostri inadeguato per gli scopi che Assorisorse intende perseguire.
I criteri per la determinazione dei contributi dovuti da ciascun Associato sono stabiliti dalla delibera contributiva approvata dall’Assemblea Generale di Assorisorse, su proposta del Consiglio Generale sulla base del Regolamento unico dei Settori.
La domanda di adesione presentata da un gruppo, ovvero da una impresa facente capo ad un gruppo impegna agli effetti contributivi, tutte le imprese del medesimo gruppo che adottano i contratti di lavoro stipulati dall’Associazione, nonché quelle che operano nello stesso Settore merceologico.
Non possono partecipare ai lavori degli organi di Assorisorse, neppure mediante delega, i rappresentanti dell’Associato che non sia in regola col pagamento dei contributi Associativi.
Articolo 12
Associati – Diritti
L’adesione dà diritto all’Associato di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
Tutte le imprese associate vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto l’appartenenza dell’impresa al sistema confederale.
Gli Associati effettivi hanno diritto a tutte le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio di Assorisorse, e esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi Associativi.
Gli Associati aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza e assistenza. Possono partecipare e intervenire in Assemblea Generale conformemente alle disposizioni del presente Statuto, senza capacità di elettorato attivo e passivo.
Articolo 13
Associati – Sanzioni
Gli Associati che siano gravemente inadempienti alle norme del presente Statuto o del Codice Etico, o in caso di morosità protratta per un anno, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- Sospensione del diritto dell’Associato a partecipare alle attività di Assorisorse e degli organi di Assorisorse;
- Decadenza dei suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive in Assorisorse e/o organismi esterni;
- Sospensione dall’elettorato attivo e/o passivo;
- Cessazione della qualità di Associato.
Le sanzioni sono applicate, in alternativa o cumulativamente, dal Consiglio Generale di Assorisorse, in relazione alla gravità dell’inadempimento. La decisione è comunicata per iscritto all’Associato.
È ammesso in ogni caso il ricorso da parte dell’Associato al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione della decisione, accompagnato dal versamento di un deposito cauzionale e ai sensi del successivo art. 24.
Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi indicati nell’art. 10, sono passibili di censura scritta e nei casi più gravi di esclusione dall’Associazione.
Articolo 14
Associati – Dimissioni dalla qualità di Associato e Cessazione della condizione
Oltre ai casi previsti dall’art. 13, l’Associato che intende ritirare la propria adesione ad Assorisorse deve comunicarlo con lettera raccomandata alla sede dell’Associazione.
Non è previsto il rimborso della quota dei contributi versata per l’anno in corso dall’Associato dimissionario.
In ogni caso, la cessazione della qualità di Associato, non comporta alcun diritto o pretese sul patrimonio della stessa.
Inoltre gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:
– per scioglimento della medesima;
– per decadenza, ove vengano meno i requisiti di cui all’art. 10 del presente Statuto;
– per dimissioni;
– per esclusione deliberata dall’organo Associativo competente. La cessazione dalla condizione di Associato è efficace:
– in caso di scioglimento dell’Associazione, dalla data della relativa delibera;
– in caso di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione formale, inviata da parte dell’Associato, con obbligo di corresponsione del contributo fino al termine dello stesso mese di calendario;
– in caso di esclusione, dal giorno successivo alla delibera, con l’obbligo di corresponsione della quota Associativa fino al termine del mese di calendario nel corso del quale è stata decisa l’esclusione.
La cessazione per qualsiasi motivo dalla condizione di Associato non dà diritto alla ripetizione delle quote Associative versate.
La modifica della ragione sociale e la cessione, totale o parziale, dell’impresa non estinguono il rapporto Associativo.
La cessazione dell’Associato designante dall’appartenenza all’Associazione comporta la decadenza con automatica cessazione dalle cariche Associative dei soggetti che di tale Associato siano espressione.
TITOLO 3
GOVERNANCE
Articolo 15
Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è formata dai rappresentanti degli Associati provenienti dai Settori appartenenti ad Assorisorse, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente.
L’insieme degli Associati dispone di 1.000 voti che vengono ripartiti pro quota sulla base delle quote Associative.
Articolo 16
Compiti dell’Assemblea Generale
Spetta all’Assemblea Generale:
- L’approvazione e la modifica dello Statuto di Assorisorse;
- La nomina del Presidente di Assorisorse e dei Vice Presidenti di Settore, la composizione del Consiglio Generale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- L’approvazione delle quote Associative annuali (quota fissa e addizionale);
- L’approvazione del budget delle attività annuali e successivi aggiornamenti trimestrali dei Settori e dei progetti comuni di Assorisorse;
- L’approvazione della copertura dei costi relativi alle attività di cui sopra attraverso le quote degli Associati;
- L’approvazione del consuntivo delle attività dei Settori e di Assorisorse;
- La destinazione degli avanzi di gestione;
- L’approvazione delle procedure che regolano la pianificazione delle attività e il controllo di gestione e quelle generali di Compliance;
- L’approvazione del bilancio consuntivo di Assorisorse;
- Lo scioglimento dell’Associazione;
- La costituzione di nuovi Settori;
- La costituzione di società di scopo in Italia e/o all’estero per lo sviluppo di specifici progetti finanziabili anche con fondi erogati da enti o organismi nazionali e internazionali;
- L’approvazione e la modifica del Codice Etico di Assorisorse;
- La definizione di diritti e obblighi dei soci aggregati;
- Altri argomenti di interesse comune sottoposti dal Consiglio Generale.
Articolo 17
Funzionamento dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente di Assorisorse, mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica spediti agli Associati almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea può essere anche convocata su richiesta di almeno un terzo del totale degli Associati.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente direttamente o per delega almeno due terzi dei voti spettanti complessivamente agli Associati e con rappresentanza di tutti i Settori.
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea Generale è legalmente costituita quando sia presente direttamente o per delega il 50%+1 dei voti spettanti complessivamente agli Associati e con rappresentanza di tutti i Settori.
I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega da apporsi in fondo alla lettera di convocazione o in altra forma scritta, da altro socio con diritto di voto; questi però non potrà avere più di una delega, salvo nel caso di imprese facenti capo ad un unico gruppo societario. I dirigenti e i funzionari dell’Associazione non possono essere delegati.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. L’Assemblea Generale ordinaria degli Associati è convocata entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del budget.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano in ruolo.
Il Presidente all’inizio della riunione chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da Segretario dell’Assemblea e designa due delegati per la firma del verbale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono contenute nel verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due delegati sopra citati. La firma certifica la veridicità e completezza del verbale rispetto alle delibere assunte dall’Assemblea.
Articolo 18
Deliberazioni dell’Assemblea
Stante quanto previsto all’art. 15, l’Assemblea Generale delibera, nelle materie di rispettiva competenza a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e/o per delega.
Qualora l’Assemblea Generale si trovi a deliberare:
– l’approvazione o la modifica dello Statuto o del Codice Etico di Assorisorse;
– lo scioglimento di Assorisorse;
– la nomina del Presidente;
– la nomina dei Vice Presidenti di Settore;
– l’approvazione delle quote Associative annuali (quota fissa e addizionale);
è necessario il voto favorevole del 75% dei voti degli Associati presenti.
Articolo 19
Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l’organo di Assorisorse deputato all’attuazione e verifica dei programmi definiti per il raggiungimento degli scopi statutari, compresa l’immagine e la comunicazione.
Contribuisce al governo dell’Associazione e collabora con il Presidente e i Vice Presidenti affiancandoli nell’elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività.
Elabora gli indirizzi sull’attività dell’Associazione, anche in ordine ai rapporti con altri organismi e istituzioni.
Il Consiglio Generale è eletto dall’Assemblea Generale negli anni pari, ed è composto da:
- Il Presidente e i Vice Presidenti di Settore;
- Due Consiglieri di ciascun Settore indicati dai rispettivi Vice Presidenti;
- Un massimo di sei Consiglieri nominati dal Presidente di Assorisorse, che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito Associativo, da individuare tra i rappresentanti degli Associati afferenti ai Settori.
L’insieme dei Consiglieri, incluso il Presidente, dispongono di un voto ciascuno per tutti gli argomenti che riguardano le attività di Assorisorse, incluse quelle relative ai progetti trasversali.
Per gli aspetti specifici e di esclusiva pertinenza di ciascun Settore, i Consiglieri del Settore (incluso il Vice Presidente) interessato, dispongono di 1,5 voti a testa.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai consiglieri mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica non meno di quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, non meno di una settimana prima.
Per la validità della riunione deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Generale, anche se in videoconferenza o in conferenza telefonica e non sono ammesse partecipazioni per delega.
Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori Contabili e i Probiviri. Le funzioni da Segretario sono svolte dal Direttore Generale di Assorisorse. Su invito del Presidente, partecipano al Consiglio Generale, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i Direttori di Settore.
Il Presidente può invitare per specifiche tematiche e per singole riunioni, esperti o esponenti di gruppi di lavoro.
I Consiglieri elettivi o di nomina durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea Generale degli anni pari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo per altri due mandati biennali consecutivi. Terminati i quali, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
Decadono dalla carica di Consigliere i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive; la decadenza ha efficacia sino alla scadenza del mandato in corso.
Articolo 20
Compiti del Consiglio Generale
Spetta inoltre al Consiglio Generale:
- La nomina con sorteggio della Commissione di designazione di cui all’art. 21;
- La proposta all’Assemblea Generale del Presidente di Assorisorse designato e dei Vice Presidenti di Settore, corredata dagli indirizzi generali e dal programma di attività;
- La delibera sulle sanzioni da applicare agli Associati;
- La delibera sull’ammontare dei contributi dovuti dagli Associati di cui all’art. 11;
- La delibera sulla costituzione delle Commissioni di Assorisorse, definendone i compiti;
- La nomina del Tesoriere;
- La nomina del Direttore Generale di Assorisorse su proposta del Presidente;
- La nomina dei Direttori di Settore, su proposta dei rispettivi Vice Presidenti;
- La ratifica della nomina dei componenti dei Consigli di Settore su proposta dei rispettivi Associati di ciascun Settore;
- La definizione delle linee guida e delle norme per l’esecuzione delle attività di Assorisorse;
- La proposta all’Assemblea Generale del budget annuale e delle revisioni trimestrali;
- La proposta all’Assemblea Generale del bilancio consuntivo;
- La proposta all’Assemblea Generale di approvazione o di modifica dello Statuto e del Codice Etico;
- La formalizzazione di rappresentanze di Assorisorse presso Enti, Commissioni, etc., in Italia e all’estero;
- L’adozione di prese di posizione di Assorisorse nei confronti di terzi e di Istituzioni, e la relativa comunicazione;
- La proposta all’Assemblea Generale della costituzione di nuovi Settori;
- La proposta all’Assemblea Generale della costituzione di società di scopo in Italia e/o all’estero per lo sviluppo di specifici progetti finanziabili anche con fondi erogati da enti o organismi nazionali e internazionali;
- L’approvazione o la modifica del Regolamento unico dei Settori;
- L’adesione ad altre organizzazioni come previsto dall’art. 6, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Settore.
- Ogni altro argomento di interesse comune sottoposto dal Presidente e dai Vice Presidenti di Settore.
Articolo 21
Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale ordinaria di ogni biennio dispari, sulla base della candidatura proposta dal Consiglio Generale.
A tal fine il Consiglio Generale nomina con sorteggio, nell’ultimo anno di mandato pieno del Presidente in carica, una Commissione di designazione composta da membri, scelti tra imprenditori Associati, che abbiano maturato una significativa esperienza Associativa, e della quale non può far parte il Presidente in carica. Il sorteggio è eseguito all’interno di un elenco di almeno 5 candidati predisposto dal Collegio dei Probiviri. I membri della Commissione devono rappresentare i Settori di Assorisorse e non sono eleggibili alla carica di Presidente.
Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata e nell’arco di 6 settimane, la consultazione di un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di Associati.
Nella prima settimana la Commissione provvederà alla raccolta delle eventuali autocandidature, nelle settimane successive completerà le attività di consultazione dei soci allo scopo di individuare uno o più candidature che riscuotano il consenso della base associativa tenendo conto anche dell’opportunità dell’alternanza alla presidenza dei candidati espressi dagli Associati dei Settori.
La Commissione sottopone al Consiglio Generale una relazione di sintesi delle valutazioni su un massimo di tre candidature con l’obbligo di portare al voto quelle che raccolgono per iscritto oltre 20% dei voti assembleari, comprensive delle indicazioni emerse relative ai programmi e del parere sul profilo personale rilasciato dal Collegio dei Probiviri.
Spetta al Consiglio Generale, con voto a maggioranza dei presenti, proporre all’Assemblea Generale il nome del candidato alla elezione e l’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti.
Qualora la proposta venga respinta dall’Assemblea Generale, la procedura di designazione deve essere ripetuta. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto solo per un ulteriore biennio.
Sono competenze distintive del Presidente:
- La rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- La vigilanza sull’andamento delle attività Associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- La convocazione degli organi Associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- L’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
- La promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo Associativo;
- Il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- La proposta di nomina del Direttore Generale;
- L’adozione delle azioni gestionali più idonee per l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e del quadro normativo dell’associazione, successivamente approvate dal Consiglio Generale e ratificate dall’Assemblea Generale.
In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano in ruolo ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
Articolo 22
Vice Presidenti di Settore
L’Assemblea Generale elegge ogni biennio pari il Vice Presidente di Settore, su proposta del Consiglio Generale e indicazione degli Associati di ogni Settore, secondo il meccanismo definito dal Regolamento unico dei Settori.
Il Vice Presidente di Settore assicura il coordinamento delle attività di Settore e cura l’attuazione dei programmi approvati nell’ambito del rispettivo budget annuale. Per l’esercizio della sua funzione il Vice Presidente rappresenta il Settore presso Autorità, Istituzioni ed Enti e gestisce l’attività del Settore secondo le deleghe assegnate dal Presidente.
Il Vice Presidente convoca e presiede il Consiglio di Settore secondo l’art. 23. Propone al Consiglio Generale i due componenti di diritto.
Il Vice Presidente di Settore dura in carica due anni e può essere rieletto per ulteriori due mandati biennali consecutivi.
Articolo 23
Consiglio di Settore
Il Consiglio di Settore è presieduto dal Vice Presidente di Settore e coordinato dal Direttore di Settore.
Il Consiglio di Settore ha compiti di indirizzo, pianificazione e controllo relativamente a:
- Programma delle attività e iniziative del Settore, e il relativo budget da sottoporre al Consiglio Generale;
- Indica al Consiglio Generale il Vice Presidente, previa consultazione degli Associati del Settore secondo quanto previsto dal Regolamento unico dei Settori;
- Analisi e valutazione e condivisione delle proposte delle attività di competenza del Settore e di quelle relative ai progetti comuni di Assorisorse e dei costi generali e specifici oggetto di approvazione da parte del Consiglio Generale;
- Proposte al Consiglio Generale di ammissione nuovi Associati;
- Proposte al Consiglio Generale per l’approvazione o la modifica del Regolamento unico dei Settori;
- Adozione di prese di posizione del Settore nei confronti di terzi e di Istituzioni;
- Nomina rappresentanti esterni;
- Costituzione di gruppi di lavoro, definendone i compiti;
- Ogni altro argomento di interesse comune da sottoporre al Vice Presidente di Settore.
Il Consiglio costituito negli anni pari, è composto oltre che dal Vice Presidente da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri tra i quali i rappresentanti degli Associati rilevanti o per quote Associative versate o per anzianità Associativa e rilevanza di business.
Il Consiglio può cooptare sino a un massimo di 3 consiglieri aggregati.
È facoltà del Consiglio nell’ambito della sua massima composizione integrare un rappresentante designato da ogni raggruppamento, con diritto di voto nelle materie di rispettiva competenza.
La nomina dei componenti del Consiglio avviene secondo la procedura di voto stabilita dal Regolamento unico dei Settori, è ratificata dal Consiglio Generale.
A fine biennio, in prossimità della convocazione dell’Assemblea e Consiglio Generale, tutti gli Associati di ogni Settore si riuniscono per esprimere la loro preferenza sul candidato a ricoprire il ruolo di Vice Presidente e sui componenti del Consiglio di Settore.
Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Decadono dal Consiglio i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive; la decadenza ha valore fino alla scadenza del mandato in corso.
In caso di dimissioni o decadenza di ciascun Componente i sostituti saranno individuati dal Vice Presidente e ratificati dal Consiglio Generale.
Articolo 24
Rappresentanza degli interessi sindacali
La rappresentanza degli interessi sindacali di cui all’art. 2 spetta al Vice Presidente del Settore o a un consigliere delegato dal Consiglio Generale di Assorisorse, per i contratti collettivi concernenti le imprese organizzate in raggruppamenti, al rispettivo consigliere delegato.
Articolo 25
Probiviri
L’Assemblea Generale di ogni biennio pari elegge a scrutinio segreto con voto limitato 6 Probiviri, i quali possono essere rieletti per ulteriori due mandati biennali consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
A tal fine, il Presidente invita gli Associati ad avanzare le candidature.
All’inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base Associativa.
Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
Il Collegio speciale rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche Associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita Associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema federativo e che non si siano potute definire bonariamente.
Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea non componenti il Collegio speciale.
L’attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione. L’importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo Associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti, non componenti il Collegio speciale, con l’accordo dei 2 (due) Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai 2 (due) Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea non componenti il Collegio speciale.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dei valori Associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 (trenta) giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Assorisorse entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
Possono essere chiamati a far parte dell’Organo indicato soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza Associativa, anche se non ricoprono più incarichi di responsabilità nelle imprese associate.
Articolo 26
Collegio dei Revisori
L’Assemblea Generale di ogni biennio pari elegge, a scrutinio segreto con voto limitato, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti scelti preferibilmente tra i rappresentanti delle imprese Associate, i quali possono essere rieletti per ulteriori due mandati biennali consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
A tal fine il Presidente invita gli Associati ad avanzare le candidature. Assume la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.
Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione e riferisce all’Assemblea Generale con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.
Articolo 27
Tesoriere
Il Consiglio Generale di ogni biennio pari nomina, a scrutinio segreto, il Tesoriere scelto preferibilmente tra i rappresentanti delle imprese Associate, il quale può essere confermato nella carica per ulteriori due mandati biennali consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
Il Tesoriere sovraintende alle amministrazioni delle entrate ordinarie e straordinarie e a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria di Assorisorse, in conformità alle direttive del Consiglio Generale per la gestione dell’Associazione e, per la gestione dei fondi assegnati a ciascun Settore, in conformità alle disposizioni dei rispettivi Consigli di Settore.
Ogni mandato di pagamento deve portare la sua firma per essere valido.
In caso di assenza del Tesoriere, i mandati di pagamento sono firmati dal Vice Presidente del Settore di competenza o dal Presidente.
Articolo 28
Disposizioni generali sulle cariche
Le cariche Associative, descritte all’art. 4, sono assunte a titolo onorario e gratuito e riservate ai soggetti quali rappresentanti legali di imprese, membri del C.d.A., Direttori e Dirigenti con poteri qualificati nei settori di interesse di Assorisorse, regolarmente inquadrate e in regola con il pagamento delle quote Associative e dei contributi Associativi.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà della durata temporale del mandato stesso.
La carica di Probiviro e di Revisore dei Conti e Tesoriere sono incompatibili con ogni altra carica Associativa e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
TITOLO 4
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO
Articolo 29
Direttore Generale
Il Direttore Generale ha i seguenti compiti:
- Di datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 aggiornato a giugno 2016;
- Di organizzare gli uffici dell’Associazione secondo i poteri gestori e di rappresentanza assegnati;
- Di predisporre, congiuntamente con i Direttori di Settore, la proposta di linee guida e norme da seguire per l’esecuzione delle attività di Assorisorse;
- Di consolidare i budget delle attività dei Settori e quelle trasversali di Assorisorse congiuntamente con i Direttori di Settore e provvedere con gli stessi alle analisi trimestrali degli aggiornamenti ai fini del controllo di gestione del bilancio;
- Di definire l’ordine del giorno e tutta la documentazione necessaria per la convocazione e le delibere dell’Assemblea Generale;
- Di assicurare la gestione amministrativa di tutto il personale in forza ad Assorisorse, inclusi i Direttori di Settore, ferma restando la priorità funzionale di questi al proprio Settore;
- Di promuovere, nel rispetto dei budget e dei vincoli di bilancio la formazione e lo sviluppo professionale del personale dell’Associazione con particolare riferimento alla conoscenza ed alla consapevolezza del significato e della portata del Codice Etico e delle vigenti Linee Guida in materia antitrust di Confindustria, relazionando annualmente l’Assemblea Generale sulle attività formative svolte dal personale.
Articolo 30
Patrimonio sociale – Budget – Bilancio consuntivo
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
- Dalle quote di ammissione all’Associazione e dai contributi Associativi;
- Dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- Dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione, e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
Le quote di ammissione e i contributi Associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
La proposta di bilancio consuntivo è depositata presso la sede di Assorisorse almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale per poter essere consultata da ogni Associato. La proposta è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nessuna spesa eccedente il 5% del budget approvato può essere accettata salvo approvazione specifica del Consiglio Generale, sia per la copertura dei progetti comuni che per quelli specifici dei Settori. Qualora in corso d’anno si preveda che le spese possano superare le previsioni di uscita oltre il limite sopra indicato, il Direttore Generale e i Direttori di Settore informeranno il Consiglio Generale.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non sono distribuibili, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 31
Verbali
I verbali dell’Assemblea, del Consiglio Generale e dei Consigli di Settore devono almeno contenere:
– l’elenco degli intervenuti e dei rappresentati per delega;
– i dati e gli elementi degli argomenti posti all’ordine del giorno e le deliberazioni adottate.
Quando ne sia fatta richiesta dagli interessati, devono essere riportate per esteso le dichiarazioni da essi fatte e dettate al segretario della riunione.
Qualora le deliberazioni non siano prese all’unanimità dovrà essere indicato il numero di coloro che hanno votato contro le deliberazioni della maggioranza e il numero degli astenuti dal voto, con le eventuali motivazioni addotte.
Articolo 32
Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 33
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe alle proprie o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 34
Norme di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Confindustria, del Codice Civile e alle leggi in materia.
Norme Transitorie
In attuazione delle nuove norme statutarie sul rinnovo in anni alternati degli organi, il Consiglio Generale verrà eletto, come previsto dall’art. 19, nell’Assemblea annuale 2018. Il mandato del Presidente in carica viene, invece, prorogato di un anno fino all’Assemblea 2019, con possibilità di una sola ulteriore rielezione per un biennio.
Per quanto riguarda le cariche già ricoperte allo stesso titolo, funzione e/o ruolo, queste si computano al fine del calcolo dei mandati previsti agli articoli 21, 22, 25, 26, 27.
In via transitoria e eccezionale è ammessa la rielezione, allo stesso titolo, funzione e/o ruolo per un solo ulteriore biennio, di coloro che alla data di approvazione del presente statuto abbiano già esaurito i mandati a disposizione.